Articolo 9 del Decreto 25 gennaio 2012, n. 30
Articolo 8
Versione
27 marzo 2012
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570 .
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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