Articolo 18 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Articolo 17Articolo 19
Versione
9 maggio 1998
>
Versione
12 novembre 2005
>
Versione
8 maggio 2010
>
Versione
14 settembre 2012
Art. 18. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall' articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 .
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente