Art. 1. Articolo unico
Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attivita' complementari del traffico, in quanto i lavoratori medesimi siano occupati nei lavori assunti dalle cooperative o dagli altri organismi cui appartengono e siano da questi retribuiti.
Per attivita' complementari del traffico si intendono, agli effetti del presente decreto, quelle di cui alla penultima frase del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali e ratificato, con modificazioni, con legge 21 maggio 1951, n. 498 .
Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attivita' complementari del traffico, in quanto i lavoratori medesimi siano occupati nei lavori assunti dalle cooperative o dagli altri organismi cui appartengono e siano da questi retribuiti.
Per attivita' complementari del traffico si intendono, agli effetti del presente decreto, quelle di cui alla penultima frase del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali e ratificato, con modificazioni, con legge 21 maggio 1951, n. 498 .