Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, n. 480
Versione
22 luglio 1964
Art. 1. Articolo unico

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attivita' complementari del traffico, in quanto i lavoratori medesimi siano occupati nei lavori assunti dalle cooperative o dagli altri organismi cui appartengono e siano da questi retribuiti.
Per attivita' complementari del traffico si intendono, agli effetti del presente decreto, quelle di cui alla penultima frase del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali e ratificato, con modificazioni, con legge 21 maggio 1951, n. 498 .

Entrata in vigore il 22 luglio 1964
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