Decreto 1 dicembre 2000, n. 411

Commentario1

  • 1Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a…
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 21 novembre 2007

Giurisprudenza5

  • 1Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2015, n. 210
    Provvedimento: N. 00088/2013 REG.RIC. N. 00210/2015REG.PROV.COLL. N. 00088/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 88/2013 RG, proposto dai sigg. AO IN, UI RO, UR VA, NI FF, UN SI, IN HE, UR e DA HE e IV NO, nonché dalle Azienda agricola Chiesolina di Costalonga …
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    • prelievo supplementare·
    • potestà impositiva AGEA·
    • legittimità affidamento produttori·
    • compensazione nazionale·
    • comunicazioni AIMA (ora AGEA)·
    • art. 74 c.p.a.·
    • regime comunitario delle quote latte·
    • quantità di riferimento individuali (QRI)·
    • interpretazione normativa UE·
    • irretroattività assegnazione QRI·
    • art. 3 c.p.a.·
    • compensazione spese·
    • rettifica QRI·
    • sentenza Corte costituzionale n. 520/1995·
    • giurisprudenza comunitaria

  • 2Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2015, n. 212
    Provvedimento: N. 00092/2013 REG.RIC. N. 00212/2015REG.PROV.COLL. N. 00092/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 92/2013 RG, proposto dai sigg. LU TR, AO NI, GI LL e UL ET, nonché da Società agricola VE BE …
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    • prelievo supplementare·
    • legittimità dei controlli amministrativi·
    • rettifica delle quote latte·
    • irretroattività delle assegnazioni QRI·
    • compatibilità delle normative UE sulle quote latte con le produzioni DOP·
    • compensazione nazionale·
    • regime comunitario delle quote latte·
    • potestà impositiva dell'AGEA·
    • art. 32 e 33 del Trattato CE·
    • giurisdizione del Consiglio di Stato·
    • sospensione cautelare dei provvedimenti amministrativi·
    • compatibilità con il diritto comunitario·
    • sospensione del decreto ministeriale·
    • violazione dei regolamenti CEE·
    • sostituzione delle quote latte

  • 3Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2015, n. 211
    Provvedimento: N. 00089/2013 REG.RIC. N. 00211/2015REG.PROV.COLL. N. 00089/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 89/2013 RG, proposto dai sigg. EL DO, IG EN, AN PP, EO AT, NO NI, ET IN e TA ND, nonché da Azienda agricola LL Lino, RD …
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    • prelievo supplementare·
    • diritto comunitario·
    • compensazione nazionale·
    • art. 74 c.p.a.·
    • interpretazione delle norme comunitarie·
    • potestà impositiva dell'AGEA·
    • violazione della legge 241/1990·
    • art. 3 c.p.a.·
    • compatibilità con il diritto comunitario·
    • sospensione delle quote latte·
    • violazione dei regolamenti CEE·
    • riduzione delle quote latte·
    • giurisprudenza comunitaria·
    • comunicazioni individuali dei QRI·
    • giudicato cautelare

  • 4TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 24/03/2017, n. 1487
    Provvedimento: Pubblicato il 24/03/2017 N. 13601/2016 REG.RIC. N. 01487/2017 REG.PROV.CAU. N. 13601/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 13601 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Mortegliano, Comune di San Vito al Torre, Comune di Trivignano Udinese, Comune di Lestizza, Comune di Palmanova, Comune di Basiliano e Comune di Pavia di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ceruti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alessio Petretti in Roma, …
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    • realizzazione opere·
    • art. 55 c.p.a.·
    • elettrodotto·
    • compensazione spese·
    • sospensione dell'efficacia·
    • giurisdizione TAR·
    • risarcimento danni·
    • compatibilità ambientale·
    • interessi contrapposti

  • 5TAR Roma, sez. III, decreto cautelare 14/03/2017, n. 1199
    Provvedimento: Pubblicato il 14/03/2017 N. 13601/2016 REG.RIC. N. 01199/2017 REG.PROV.CAU. N. 13601/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 13601 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Mortegliano, Comune di San Vito al Torre, Comune di Trivignano Udinese, Comune di Lestizza, Comune di Palmanova, Comune di Basiliano, Comune di Pavia di Udine, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso lo studio IO PE in Roma, via degli Scipioni, 268/A; …
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. 1. Nell'allegato II - Sezione 1: Parte B, Additivi per materie plastiche, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 , e modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210 , alle voci "acetil-tri-2-etilesil-citrato" e "di-isobutiladipato" le condizioni e limitazioni d'impiego sono modificate inserendo nella colonna "restrizioni" la seguente dizione: "Limite di migrazione specifica = 3 ppm".
    2. All'allegato II - Sezione 4: Parte A, 3) Sostanze ausiliarie, e' inserita la seguente voce "copolimero perfluoroalchilacrilato: per il trattamento di carte e cartoni in quantita' non superiore allo 0,5% p/p".
    3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note alle premesse:
    - Il testo dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi' come modificato dall' art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
    "Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purrezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale".
    2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1o giugno 1988, n. 243 .
    3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiormento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
    4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
    - Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
    "a) materie plastiche;
    b) gomma;
    c) cellulosa rigenerata;
    d) carta e cartone;
    e) vetro;
    f) acciaio inossidabile.".
    - Si riportano, per completezza di informazione, i decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973:
    3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;
    27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975;
    13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
    18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;
    2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
    25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
    2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
    20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
    4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
    7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
    18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
    30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
    26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
    15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
    20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
    3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
    1o luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994;
    24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
    24 settembre 1996, n. 572 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1996;
    6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
    22 luglio 1998, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998;
    4 agosto 1999, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999;
    17 dicembre 1999, n. 538, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000;
    15 giugno 2000, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000.
    - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".