Articolo 20 della Legge 27 dicembre 1973, n. 850
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 gennaio 1974
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Versione
21 novembre 2018
Art. 20.

Fermo restando quanto previsto dall' articolo 9 della legge 13 maggio 1940, n. 690 , l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi, e' consentito, previa autorizzazione, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneita' soggettiva e di capacita' tecnica, rilasciata dal comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco.
Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente comma deve anch'esso ricevere eguale autorizzazione, accertati gli stessi requisiti di idoneita' e capacita' tecnica.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2018, N. 127))
I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a disporre che sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali siano installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacita' e disponibilita' del mezzo nautico, secondo le prescrizioni che vengono precisate o richieste dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.
Entrata in vigore il 21 novembre 2018
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