Articolo 9 - Accordo della Legge 9 gennaio 2006, n. 11
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20 gennaio 2006
ARTICOLO 9
Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo.
Entrata in vigore il 20 gennaio 2006
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