Articolo 7 - Accordo della Legge 9 gennaio 2006, n. 11
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20 gennaio 2006
ARTICOLO 7
Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo.
Entrata in vigore il 20 gennaio 2006
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