Articolo 5 - Accordo della Legge 9 gennaio 2006, n. 11
Articolo 4Articolo 6
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20 gennaio 2006
ARTICOLO 5
Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, su base di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.
Entrata in vigore il 20 gennaio 2006
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