Articolo 11 - Accordo della Legge 9 gennaio 2006, n. 11
Articolo 10Articolo 12
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20 gennaio 2006
ARTICOLO 11
Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
Entrata in vigore il 20 gennaio 2006
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