Articolo 19 - Accordo della Legge 9 gennaio 2006, n. 11
Articolo 18
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20 gennaio 2006
ARTICOLO 19
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno
comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento
delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.
Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 27 ottobre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.



PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL GUATEMALA



Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 20 gennaio 2006
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