Articolo 2 del Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 4
Articolo 1
Versione
26 gennaio 2016
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione provvede all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 26 gennaio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente