Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 giugno 1971
Art. 4. null e di diritto, ferma restando la responsabilita' del funzionario che le ha disposte.
Il procuratore generale della Corte dei conti, d'ufficio o su segnalazione dell'amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico del responsabile ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 .
Entrata in vigore il 11 giugno 1971
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