Articolo 2 bis del Decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916
Articolo 2Articolo 2 ter
Versione
15 febbraio 1983
Art. 2-bis. ((Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni.
All'articolo 14, secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983".
All'articolo 15:
nel primo comma, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "La dichiarazione integrativa degli eredi del contribuente deve essere presentata al centro di servizio nella cui circoscrizione, a norma dello stesso decreto, e' ricompreso il comune nel quale il contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale" e nel secondo periodo le parole "domicilio fiscale del soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio fiscale del soggetto dichiarante";
nel secondo comma, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole "ne' per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate";
nel sesto comma, le parole "nel primo comma dell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 16" ed e' aggiunto il seguente periodo: "Le quantita' ed i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio";
nell'ultimo comma, sono aggiunte, infine, le parole "e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del sesto comma e dell'articolo 16, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a tale data.
I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attivita' o le passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano altresi' per l'iscrizione in bilancio di attivita' in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del venti per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.
Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantita' o ai valori delle rimanenze di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. I relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Qualora la attivita' di impresa cessi prima del quinto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantita' o valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate".
All'articolo 16:
nel primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: "Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data".
All'articolo 17, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 15 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito di impresa".
All'articolo 19:
al terzo comma, le parole "e per le persone giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche";
nel sesto comma, le parole "da persone giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche";
dopo il sesto comma, e' aggiunto il seguente:
"Le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che l'imposta lorda originariamente dichiarata sia aumentata del 25 per cento. Nel caso in cui dalla dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il periodo di imposta e' definito automaticamente se nella dichiarazione integrativa e' riconosciuta una maggiore imposta di lire 500 mila.
Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali e' stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo di lire un milione".
All'articolo 20:
nel primo comma, le parole "agli articoli 16 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 16 e 17 nonche' di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata";
nel secondo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Gli eredi del contribuente devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre 1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di novembre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute";
nel terzo comma, le parole "calcolato con decorrenza dall'anno 1982" sono sostituite dalle seguenti:
"calcolato con decorrenza dall'anno 1983";
nel sesto comma, le parole "L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non e' deducibile" sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non sono deducibili".
Dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis. - La liquidazione di cui al precedente articolo e' eseguita, per tutte le annualita' di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione e' stata presentata ai sensi del primo comma dello articolo 15, avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli certificati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.
I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 30 settembre 1982.
Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualita'.
Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle annualita' di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna annualita', sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. A tale fine la comunicazione, datata e sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli estremi della liquidazione effettuata".
All'articolo 24, nel primo comma, le parole "di quello accertato dall'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "del maggiore imponibile accertato dall'ufficio" ed e' aggiunto il seguente periodo: "La richiesta comporta l'abbandono dell'eventuale controversia concernente l'applicabilita' della definizione automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".
All'articolo 28:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'imposta sul valore aggiunto puo' essere definita, su richiesta del contribuente, a norma dei seguenti commi relativamente ai periodi di imposta per i quali non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero siano stati notificati avvisi di rettifica con esplicita indicazione del loro contenuto parziale";
nel quarto comma, e' aggiunto il seguente periodo: "In tal caso l'ammontare dell'eccedenza di credito relativa all'anno 1981, computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalita' ne' di interessi di mora".
All'articolo 31, nel sesto comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte e tasse dovute a seguito della presentazione della istanza di definizione si applica la soprattassa nella misura del 20 per cento prevista dalle norme vigenti e gli interessi di mora, di cui alla stessa legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicano in misura raddoppiata".
All'articolo 32:
il secondo comma e' soppresso;
nel terzo comma, primo periodo, le parole "I giudizi in corso e i termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi" e l'ultimo periodo e' soppresso;
nel sesto comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre 1984, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive";
dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 ne' per i periodi di imposta con accertamenti gia' definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.
Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.
I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal quarto comma. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo 1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte al titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle stanze di definizione, presentate ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per i periodi di imposta per i quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 17, l'iscrizione provvisoria a ruolo da effettuare di sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' commisurata alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua. Per i contribuenti che, pur avendo Presentato dichiarazione integrativa o istanza di definizione, hanno effettuato il pagamento delle somme scritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze".
Dopo l'articolo 32, e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-bis. - Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, puo' disporre, fino al termine indicato nel terzo comma dell'articolo 20, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi, anche se di settore diverso da quello di appartenenza)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 dicembre 1983, n. 27 (in G.U. 14/2/1983, n. 43), di conversione, ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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