Articolo 2 ter del Decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916
Articolo 2 bis
Versione
15 febbraio 1983
Art. 2-ter. ((I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese.
I soggetti di cui al comma precedente, tra il 10 ed il 30 giugno 1983, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel primo comma. Nei casi di fusione e, trasformazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal presente decreto.
Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati, entro e non oltre il 31 marzo 1983, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo e le istruzioni per la compilazione dei modelli.
Le dichiarazioni integrative devono essere presentate all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione, secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto previsto dal precedente comma.
Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale e' esercitata la facolta' prevista dal primo comma, l'importo o il maggiore importo complessivo delle somme o dei valori soggetti a ritenuta, delle relative ritenute o delle maggiori ritenute nonche' altri dati ed elementi in conformita' del modello di cui al terzo comma.
In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.
Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ad accertamenti notificati anteriormente alla data della loro presentazione, sono riscosse mediante versamento diretto, in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di settembre e novembre 1983. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma settimo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sulla base dei termini e delle modalita' stabiliti con il decreto di cui al terzo comma del presente articolo. Si applicano altresi' le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dello stesso articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal presente decreto.
Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresi' le disposizioni del primo comma, secondo periodo, e del secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.
Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilita' delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.
Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 32 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo, nel testo modificato dal presente decreto, con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La proroga dei termini aventi scadenza tra la data del 14 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1983, di cui al quinto comma del citato articolo 32, nel testo modificato dal presente decreto, opera anche nei confronti dei sostituti d'imposta.
Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, ai fini dell'applicazione dei benefici del presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati, in ipotesi diverse da quelle previste nell'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa nel termine di cui al secondo comma del presente articolo. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie))
Entrata in vigore il 15 febbraio 1983
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