Articolo 9 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 13
Articolo 8Articolo 10
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7 febbraio 1998
Articolo 9
Il presente Accordo dovra' altresi' applicarsi agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alla legislazione di quest'ultima.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1998
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