Articolo 5 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 13
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 febbraio 1998
Articolo 5
Ciascuna Parte contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte contraente, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare:
a) capitale e capitale aggiuntivo per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
b) redditi, remunerazioni e compensi;
c) ripagamento dei prestiti;
d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
e) risarcimento di cui all'Articolo 4.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1998
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