Articolo 4 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 13
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 febbraio 1998
Articolo 4
(1) Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna delle Parti contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte contraente.
(2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti contraenti non dovranno essere espropriati, nazionalizzati, o soggetti a qualsiasi altra misura avente un effetto analogo alla espropriazione o alla nazionalizzazione da parte dell'altra Parte contraente, fatta eccezione per fini pubblici di quella Parte Contraente, contro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento, a condizione che questi provvedimenti non siano discriminatori e siano in conformita' alla legislazione nazionale di applicazione generale.
Detto risarcimento dovra' essere equivalente al valore dell'investimento espropriato immediatamente prima della data in cui la decisione effettiva o preannunciata di espropriazione, nazionalizzazione o misure equivalenti sia stata resa pubblica. Il risarcimento dovra' essere corrisposto senza ritardo e dovra' avere un tasso di profitto determinato sulla base del prevalente tasso di profitto di mercato fino alla data del pagamento; esso dovra' essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. In precedenza o al momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe dovranno essere state adottate le opportune misure per la determinazione e la corresponsione del risarcimento. La legalita' dell'esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe e l'importo del risarcimento dovranno essere soggetti a revisione o in conformita' alla legge. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte a fini pubblici, il proprietario o i suoi procuratori avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.
(3) Agli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza generale, o rivolta dovra' essere accordato da parte di tale altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte contraente accorda ai suoi investitori per quanto attiene alla restituzione, indennizzo, risarcimento o altro valido compenso. Detti pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili.
(4) Gli investitori di ciascuna Parte contraente godranno del trattamento della nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte contraente in relazione alle questioni di cui al presente Articolo.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1998