Articolo 7 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 13
Articolo 6Articolo 8
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7 febbraio 1998
Articolo 7
(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 4, (2) (3), 5 e 6 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
(2) Tale tasso di cambio dovra' corrispondere al tasso incrociato ottenuto sulla base di quei tassi che sarebbero applicati dal Fondo Monetario Internazionale per la conversione delle valute in questione in Diritti Speciali di Prelievo.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1998
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