Articolo 10 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 13
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 febbraio 1998
Articolo 10
(1) Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, in via amichevole dai Governi delle due Parti Contraenti.
(2) Qualora una controversia non possa essere cosi' risolta entro dodici mesi, essa dovra', su richiesta di una delle due Parti contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale.
(3) Tale Tribunale arbitrale sara' costituito "ad hoc" come segue: ciascuna Parte contraente dovra' nominare un componente e questi due componenti dovranno concordare su un cittadino di un Paese terzo con funzioni di Presidente, che dovra' essere nominato dai governi delle due Parti contraenti. Tali componenti dovranno essere nominati entro due mesi ed il Presidente entro quattro mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti contraenti ha informato l'altra Parte Contraente che intende sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.
(4) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle due Parti contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora il Presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per altro motivo non gli sia possibile espletare la predetta funzione, il Vice- Presidente procedera' alle necessarie nomine. Qualora anche il Vice- Presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa espletare la predetta funzione, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una Parte contraente a procedere alla designazione.
(5) Il Tribunale arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte contraente dovra' sostenere le spese per il proprio rappresentante e le spese legali nel procedimento di arbitrato. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti contraenti in misura eguale.
Il Tribunale arbitrale puo' stabilire un diverso regolamento in materia di costi. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, sara' il Tribunale arbitrale a stabilire le proprie procedure.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1998