Articolo 5 del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 giugno 2006
Art. 5. Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrita' dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attivita' di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrita' dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attivita', per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorita' competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.
Entrata in vigore il 7 giugno 2006
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