Articolo 4 del Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 febbraio 2014
Art. 4.


Attivita' di consulenza gratuita

1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 984, e' inserito il seguente:

«Art. 984-bis


Attivita' di consulenza gratuita

1. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione della peculiare funzione svolta e della specificita' professionale acquisita, gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nei ruoli del personale di cui all' articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere a titolo gratuito, senza collocamento in fuori ruolo, funzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa ovvero presso gli Stati maggiori delle Forze armate o dei Comandi generali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Acquisito l'assenso dell'interessato, il Ministro della difesa ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze richiedono agli organi di autogoverno l'autorizzazione allo svolgimento dei relativi incarichi di consulenza.».
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente