Art. 4. Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio 1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del ((decreto-legge)) 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, ((il relativo)) codice identificativo gara (CIG).
2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall' articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023 , saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalita' tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie ((nonche' del monitoraggio)) dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.
4. ((Fermo restando)) quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento ((dei dati e')) sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennita' di risultato dei dirigenti di dette strutture.
2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall' articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023 , saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalita' tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie ((nonche' del monitoraggio)) dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.
4. ((Fermo restando)) quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento ((dei dati e')) sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennita' di risultato dei dirigenti di dette strutture.