Articolo 14 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
Articolo 12Articolo 15
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20 settembre 2023
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17 novembre 2023
Art. 14. Procedimento unico 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, ((e)) in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall' articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , ((convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonche' quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio,)) i progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 ((del presente articolo)) all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' ((di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di titolo abilitativo)) , sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori ((,)) comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o ((al trasferimento nonche')) alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.
((2. Sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purche' relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11)) 3. Nell'ambito del procedimento unico non e' ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.
4. ((Ciascuna regione interessata puo' presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o piu' proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali)) . La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di ((semplificazione)) , le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti ((del protocollo o della convenzione)) la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. ((Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza)) .
Entrata in vigore il 17 novembre 2023
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