2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ((...)) ha competenza in relazione:
a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attivita' economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio ((produttivo)) , compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attivita' produttiva;
c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-bis del ((testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6 , del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 , al fascicolo informatico d'impresa previsto dall' articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. ((Nelle more della piena operativita' del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attivita' localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attivita' localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalita' di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto)) .
4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale capacita' per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.