Articolo 4 del Decreto 3 febbraio 2021, n. 26
Articolo 3Articolo 5
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25 marzo 2021
Art. 4. Politica di investimento 1. Il Patrimonio Destinato e' gestito da CDP S.p.A. sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge, al presente decreto e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
2. Il Patrimonio Destinato opera in una prospettiva coerente con la sua durata, considerando i singoli interventi in un'ottica di portafoglio, anche nell'interesse di preservare il sistema economico-produttivo italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza specifici obiettivi di rendimento di breve termine.
3. Il Patrimonio Destinato assume un profilo di rischio coerente con il contesto emergenziale di riferimento, anche tenuto conto dell'incertezza e volatilita' dei mercati conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Al fine di sviluppare un'allocazione di portafoglio bilanciata, l'ammontare massimo di ogni singolo intervento non puo' superare 2 miliardi di euro.
5. Le delibere degli interventi del Patrimonio Destinato previsti dal Titolo II e dal Titolo III sono assunte da CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e non sono delegate ai soggetti deputati all'istruttoria ai sensi dell'articolo 26.
Entrata in vigore il 25 marzo 2021
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