Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599
Articolo 7Articolo 9
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1 gennaio 1974
Art. 8. Accertamento, riscossione e attribuzione dell'imposta

L'imposta locale sui redditi e' accertata a cura degli uffici delle imposte secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600 , ed e' riscossa secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Il gettito dell'imposta e' attribuito direttamente ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed alle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo nella cui circoscrizione il reddito e' prodotto. Si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sui servizi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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