Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1974
Art. 9. Aliquote

L'imposta e' applicata con le seguenti aliquote:
a) dal 6 all'8,50 per cento, in favore dei comuni;
b) dall'1,50 al 2,50 per cento, in favore delle province;
c) dall'1 al 2 per cento, in favore delle regioni;
d) dallo 0,40 all'1,20 per cento, in favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
e) dello 0,50 per cento, in favore delle aziende di cura, soggiorno o turismo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente