Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1974
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Versione
28 febbraio 1978
Art. 4. Base imponibile

Nei confronti delle persone fisiche e delle societa' semplici l'imposta si applica sull'ammontare dei singoli redditi determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando questa non e' applicata, con i criteri previsti per la determinazione dei singoli redditi ai fini dell'imposta medesima.
Nei confronti delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice l'imposta si applica sull'ammontare del reddito determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando questa non e' applicata, con i criteri previsti per la determinazione del reddito stesso.
Nei confronti dei soggetti indicati alle lettere a) , b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , l'imposta si applica sull'ammontare del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando questa non e' applicata, con i criteri previsti per la determinazione del predetto reddito complessivo, escludendo in ogni caso le deduzioni di cui all'art. 17 del detto decreto.
Per i soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 2 del decreto indicato nel precedente comma, l'imposta si applica sull'ammontare dei singoli redditi, determinati secondo le disposizioni del titolo IV del detto decreto.
Per i redditi fondiari l'imposta e' applicata separatamente ((...)) anche nei confronti dei soggetti indicati nel secondo e nel terzo comma.
Nella determinazione dell'imponibile ai sensi dei precedenti commi si tiene conto soltanto dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1978
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