Art. 10. Determinazione delle aliquote
Le aliquote, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, sono stabilite annualmente dagli enti interessati con deliberazione motivata dei rispettivi consigli.
Le deliberazioni debbono essere adottate entro il 31 luglio e, nei casi in cui i bilanci degli enti interessati sono sottoposti ad approvazione, debbono essere presentate all'organo di controllo entro il 30 settembre per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro il 30 novembre.
L'aliquota per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui alla lettera d) del precedente articolo, e' stabilita annualmente entro il 30 novembre con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in sede di approvazione del bilancio.
Copia delle deliberazioni divenute definitive e copia dei decreti ministeriali dovranno essere trasmesse dagli enti interessati entro il 31 dicembre alle intendenze di finanza territorialmente competenti.
Le aliquote determinate a norma del presente articolo si applicano sui redditi del periodo d'imposta successivo.
Negli anni per i quali viene omessa la determinazione delle aliquote ovvero non sono osservati tutti i termini di cui ai precedenti commi, l'imposta si applica con le aliquote stabilite per l'anno precedente.
Sui redditi non imputabili ad anno solare l'imposta viene applicata con l'aliquota dell'anno precedente se il periodo d'imposta viene a scadere entro il 30 giugno.
Le aliquote, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, sono stabilite annualmente dagli enti interessati con deliberazione motivata dei rispettivi consigli.
Le deliberazioni debbono essere adottate entro il 31 luglio e, nei casi in cui i bilanci degli enti interessati sono sottoposti ad approvazione, debbono essere presentate all'organo di controllo entro il 30 settembre per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro il 30 novembre.
L'aliquota per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui alla lettera d) del precedente articolo, e' stabilita annualmente entro il 30 novembre con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in sede di approvazione del bilancio.
Copia delle deliberazioni divenute definitive e copia dei decreti ministeriali dovranno essere trasmesse dagli enti interessati entro il 31 dicembre alle intendenze di finanza territorialmente competenti.
Le aliquote determinate a norma del presente articolo si applicano sui redditi del periodo d'imposta successivo.
Negli anni per i quali viene omessa la determinazione delle aliquote ovvero non sono osservati tutti i termini di cui ai precedenti commi, l'imposta si applica con le aliquote stabilite per l'anno precedente.
Sui redditi non imputabili ad anno solare l'imposta viene applicata con l'aliquota dell'anno precedente se il periodo d'imposta viene a scadere entro il 30 giugno.