Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599
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1 gennaio 1974
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5 dicembre 1975
Art. 7. Deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo

Nei confronti delle persone fisiche e' dedotta, dal reddito d'impresa, dal reddito agrario e da quello di lavoro autonomo una quota pari al cinquanta per cento dei redditi stessi ragguagliata ad anno. La deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso in misura non inferiore a lire ((sei milioni)) ne' superiore a lire ((dodici milioni))
Per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.
La deduzione non si applica ai redditi indicati alle lettere a) , b) , f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
Nei confronti delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice la deduzione e' calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa purche' tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.
Nei confronti dei titolari di piu' redditi per i quali spettano le deduzioni di cui ai commi precedenti, l'ammontare della deduzione, entro i limiti minimo e massimo di cui al primo comma, e' determinato sul cumulo dei redditi stessi ed e' imputata proporzionalmente a ciascuno di essi.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6, le deduzioni di cui ai commi precedenti devono essere richieste dagli aventi diritto nella dichiarazione annuale, ovvero, se, questi sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, con apposita denuncia all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
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