Articolo 8 - Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore
Articolo 7Articolo 9
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2 febbraio 1967
Art. 8.
Nominativo


A ciascuna stazione di radioamatore sara' assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sara' riportato sulla licenza e non potra' essere modificato che dal Ministero medesimo.
Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie tecniche e' fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o contrassegni da usare nelle radiotrasmissioni.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di delegare ai detti circoli, enti e associazioni l'assegnazione di nominativi, sigle e contrassegni per l'impianto di apparecchi solo riceventi da parte dei propri iscritti.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1967
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