Articolo 9 - Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore
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2 febbraio 1967
Art. 9.
Norme tecniche


Gli impianti delle stazioni di radioamatore, per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature, debbono uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano) nonche' alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potra' eventualmente stabilire:
a) il radiotrasmettitore dovra' essere munito di stadio pilota; la tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso superiore a 0,05%;
b) la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di amperometro o voltometro per la misura di detta potenza;
c) non e' consentita l'emissione con onde smorzate.
Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatore, nonche' le classi di emissione permesse su ciascuna banda, sono le seguenti:
kHz da 3.613 a 3.627 A1, A3, A3a, A3b, (solo modulazione
kHz da 3.647 a 3.667 di ampiezza con profondita di mo
kHz da 7.000 a 7.100 dulazione non superiore al 100%
kHz da 14.000 a 14.350 e con una frequenza massima di
kHz da 21.000 a 21.450 modulazione di 3500 p/s).
kHz da 28.000 a 29.700


MHz da 144 a 146 Sulle bande di frequenza superiori
MHz da 21.000 a 22.000 a 20 MHz sono consentite anche
emissioni di classe A 2, e modu
late in frequenza con indice di
modulazione non superiore a 0,7.
Sulle bande di frequenza supe
riori a 140 MHW sono consentite
anche emissioni modulate in fre
quenza con indice di modulazione
non superiore a 5. Nella banda di
frequenza 21.000 22.000 MHz sono
consentite anche emissioni ad
impulsi.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di modificare con proprio provvedimento sia le bande di frequenza assegnate per l'esercizio delle stazioni di, radioamatore, sia le classi di emissione consentite su ciascuna banda;
d) le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta;
e) non e' consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dello stadio finale del trasmettitore sempreche' non siano previsti accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura;
f) nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le interferenze dovute ai cliks di manipolazione;
g) nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A deve essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza;
h) non e' consentita l'alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5%;
i) ogni trasmettitore dovra' essere munito di apparecchi di misura che permettano di controllare le condizioni di funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente articolo la stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla meta' di detta tolleranza.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1967
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