Articolo 58 del Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
Articolo 57Articolo 59
Versione
28 maggio 2011
Art. 58. Rilascio dei visti 1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti.
2. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresi', il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
Entrata in vigore il 28 maggio 2011
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