Articolo 65 del Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
Articolo 64Articolo 64
Versione
28 maggio 2011
Art. 65. Valuta di riscossione 1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.
2. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri puo' autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.
Entrata in vigore il 28 maggio 2011
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