Articolo 38 del Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
Articolo 37Articolo 39
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28 maggio 2011
Art. 38. Funzioni di polizia giudiziaria 1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorita' giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.
2. Egli cura, altresi', che sia assicurata dalle autorita' locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a bordo.
Entrata in vigore il 28 maggio 2011
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