Articolo 21 del Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
Articolo 18Articolo 22
Versione
28 maggio 2011
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Versione
6 agosto 2011
Art. 21. Passaporti 1. ((l'ufficio consolare)) rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'.
2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.
3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.
Entrata in vigore il 6 agosto 2011
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