Articolo 77 del Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
Articolo 76Articolo 78
Versione
28 maggio 2011
Art. 77. Rimessione ad altro ufficio consolare 1. Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che deve provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorita' delegante.
Entrata in vigore il 28 maggio 2011
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