Articolo 16 - Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 novembre 1990
Art. 16.
Revoche di ufficio
1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell' art. 7 della Legge n. 526/1982 , vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della U.S.L. sono riattribuite al medico dal momento della reiscrizione degli stessi nei suddetti elenchi.
2. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'U.S.L. e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.
3. In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta, comunica tale circostanza all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le UU.SS.LL. che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento alla revoca d'ufficio. L'U.S.L. e' tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento.
4. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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