Articolo 18 - Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Articolo 17Articolo 19
Versione
22 novembre 1990
Art. 18.
Elenchi nominativi e variazioni mensili
1. Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.
2. Le U.S.L., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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