Articolo 44 - Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Articolo 43Articolo 44 bis
Versione
22 novembre 1990
Art. 44.
Incentivi per il miglioramento
della qualita' delle prestazioni
1. Per promuovere ed incentivare il miglioramento degli standard logistici e strutturali degli studi medici, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna regione a favore del 25% dei medici convenzionati di medicina generale, una indennita' mensile di lire 150.000, alla condizione che gli studi professionali dei medici stessi risultino, previa verifica da svolgersi a cura della U.S.L. entro il termine massimo di tre mesi dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del presente accordo, in possesso del livello qualitativo strutturale indicato all'art. 41, lettera L).
2. Per promuovere ed incentivare la informatizzazione degli studi medici in grado di collaborare con il S.S.N. per rilevazione di tipo epidemiologico, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna regione a favore del 5% dei medici convenzionati di medicina generale, una indennita' mensile di L. 100.000, alla condizione che gli studi medici risultino dotati delle attrezzature informatiche e dei programmi indicati all'art. 41, lettera M).
3. Per promuovere ed incentivare il miglioramento dell'organizzazione degli studi medici mediante la presenza di personale collaboratore, il Servizio sanitario nazionale mette a disposizione, dal 1 gennaio 1991 e per la durata del presente accordo, in ciascuna regione a favore di un numero di medici con quote capitarie sino ad un massimo del 15% del totale regionale delle quote capitarie, una maggiorazione di L. 2.400 annuali a quota capitaria alla condizione che gli studi professionali dei medici stessi dispongano di personale di collaborazione secondo le condizioni di cui all'art. 41, lettera N).
4. La Regione, sentita la Commissione Consultiva regionale di cui all'art. 37, individua i medici convenzionati interessati alla realizzazione delle particolari forme di collaborazione previste e disciplinate nei precedenti commi.
Entrata in vigore il 22 novembre 1990
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