Articolo 5 - Accordo della Legge 20 gennaio 1997, n. 18
Articolo 4
Versione
13 febbraio 1997
Art. 5
Con un anno di anticipo rispetto al termine di scadenza del presente Accordo ciascuna delle Parti potra' chiedere di negoziarne la riconduzione.



Il Ministro dell'Ambiente Il Ministro della Sanita'



Parte di provvedimento in formato grafico


28 -
Data: .................. Data: ......................
Per Direttore dell' Ufficio Regionale per L'Europa
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'



Parte di provvedimento in formato grafico



July 17, 1995
Data: .........................


Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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