Articolo 6 del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071
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13 settembre 1933
Art. 6.

Non si fara' luogo a riparti patrimoniali e a conguagli di attivita' e passivita' fra il comune di Sabaudia e quelli di Cisterna di Roma, Sezze, Terracina e S. Felice Circeo, e fra questi ultimi due Comuni in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione disposte col presente decreto.
Entrata in vigore il 13 settembre 1933
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