Art. 22. Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa' di gestione aeroportuali 1. All' articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico";
b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono soppresse;
c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,".
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , puo' essere determinata secondo le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.
a) le parole: "delle opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti e dei programmi di intervento pubblico";
b) le parole: "relativamente ai progetti di opere pubbliche" sono soppresse;
c) le parole: "il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,".
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le societa' di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .
Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo e' fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , puo' essere determinata secondo le modalita' di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.