Articolo 27 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Articolo 26Articolo 28
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10 febbraio 2012
Art. 27. Esercizio dell'attivita' di vendita diretta 1. All' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.".
Entrata in vigore il 10 febbraio 2012
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