Articolo 25 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
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10 febbraio 2012
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7 aprile 2012
Art. 25. Misure di semplificazione per le imprese agricole 1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)) , secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivita', anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 , e all' articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse ((anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento)) . Le modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All' articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 , e' aggiunto il seguente periodo: "Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.".
Entrata in vigore il 7 aprile 2012
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