Articolo 14 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Articolo 13Articolo 18
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10 febbraio 2012
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7 aprile 2012
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20 aprile 2013
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2 agosto 2024
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 LUGLIO 2024, N. 103))
Entrata in vigore il 2 agosto 2024
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