Articolo 28 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Articolo 30Articolo 29
Versione
10 febbraio 2012
>
Versione
7 aprile 2012
Art. 28. Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo 1. All' articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' ((effettuata)) percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all' articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».
Entrata in vigore il 7 aprile 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente