Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 gennaio 1979
Art. 6.
Il primo comma dell'art. 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' modificato come segue:
"Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione".
Entrata in vigore il 31 gennaio 1979
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