Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 maggio 1949
Art. 3.
Alla prima adunanza del Consiglio regionale e' invitato il Rappresentante del Governo.
Il presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono:
"Giuro".
Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento puo' da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere e' condizionato alla prestazione del giuramento.
Dell'avvenuto giuramento deve esser fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una, copia del verbale e' rimasta al Rappresentante del Governo.
Entrata in vigore il 27 maggio 1949
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