Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 maggio 1949
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Versione
22 luglio 1956
Art. 11.
Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti; ((2)) b) convoca e presiede la Giunta;
c) sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali; ((2)) d) firma i titoli di spesa; ((2)) e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.
--------------- AGGIORNAMENTO(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 giugno-16 luglio 1956 n. 20 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1956, n. 181) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell' art. 11, lettere a , c e d del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 ".
Entrata in vigore il 22 luglio 1956
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