Art. 11.
Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti; ((2)) b) convoca e presiede la Giunta;
c) sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali; ((2)) d) firma i titoli di spesa; ((2)) e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.
--------------- AGGIORNAMENTO(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 giugno-16 luglio 1956 n. 20 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1956, n. 181) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell' art. 11, lettere a , c e d del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 ".
Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione e ne firma gli atti; ((2)) b) convoca e presiede la Giunta;
c) sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali; ((2)) d) firma i titoli di spesa; ((2)) e) promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.
--------------- AGGIORNAMENTO(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 giugno-16 luglio 1956 n. 20 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1956, n. 181) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell' art. 11, lettere a , c e d del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 ".